Ordinanza n. 431/98

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ORDINANZA N. 431

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, promosso dal Pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, nei procedimenti penali riuniti a carico di Bernardo Gellon, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 giugno 1997), iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Udito nella di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

  Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 e pervenuta il 12 giugno 1997, il Pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, nel corso di un procedimento penale per violazione delle norme per la tutela delle acque dall’inquinamento (legge 10 maggio 1976, n. 319), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;

  che il dubbio di legittimità costituzionale investe specificamente: a) le modifiche che l'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento delle acque, anzichè costituire reato, é punita come illecito amministrativo, con sanzione pecuniaria (da tre a trenta milioni di lire); b) l'aggiunta, disposta dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, che sanziona con pena pecuniaria amministrativa (da dieci a cento milioni di lire), anzichè con sanzione penale, l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che l'autorizzazione é stata negata o revocata;

  che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli scarichi produttivi, giacchè identica negli effetti sarebbe la potenzialità inquinante degli scarichi delle pubbliche fognature; inoltre le stesse disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela del paesaggio e con il diritto alla salute (artt. 9 e 32 della Costituzione);

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.

  Considerato che la questione di legittimità costituzionale si riferisce alla disciplina delle sanzioni per gli scarichi (senza autorizzazione o con superamento dei limiti di accettabilità) provenienti da pubbliche fognature, disciplina differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per i quali l’omessa richiesta di autorizzazione ed il superamento dei limiti di accettabilità costituiscono reato;

  che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, analoghe questioni di legittimità costituzionale, dirette a reintrodurre figure di reato, sono state dichiarate inammissibili (sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 332 e 432 del 1996 e n. 90 del 1997), giacchè spetta esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie penali o aggravare le pene (art. 25, secondo comma, Cost.);

  che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.